PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai proprietari di immobili adibiti ad uso abitativo o lavorativo presenti sul territorio nazionale, la cui costruzione è anteriore alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che sostengono spese per la bonifica di materiali contenenti amianto, è attribuito un credito di imposta pari al 66 per cento delle spese sostenute.
      2. Il credito di imposta per spese sostenute in forma collettiva spetta a ciascun partecipante in maniera proporzionale alle spese da questi sostenute.
      3. Ai fini dell'ammissione al credito di imposta, le spese sostenute devono essere documentate. Il credito di imposta può essere fatto valere in sede di pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto.
      4. I comuni possono decidere di fare valere il credito di imposta, in maniera non superiore a quanto stabilito al comma 1, per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili.
      5. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Art. 2.

      1. Le modalità per la richiesta da parte dei proprietari di cui all'articolo 1, comma 1, del credito di imposta e le modalità di comunicazione di accettazione o di rigetto della stessa richiesta ai medesimi soggetti sono disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.